Comitato dei Genitori della scuola “Lucio Lombardo Radice”

In data 11 marzo 2010 è stato costituito il Comitato dei Genitori della scuola “Lucio Lombardo Radice” di Roma, che ha eletto a presidente la signora Giuseppina Calò.

Lo Statuto, che viene di seguito allegato, è stato letto e approvato dai genitori riuniti in assemblea.

Come espresso nella premessa dello Statuto stesso, il Comitato si ripropone di “contribuire alla formazione di una comunità scolastica che colleghi con la più vasta comunità sociale civile” e ci si augura, quindi, di vedere una partecipazione sempre più allargata della componente genitori della nostra scuola, in modo che si possa instaurare una collaborazione   il più possibile stretta e proficua tra le famiglie e la scuola stessa. Il Comitato si avvale, per facilitare la propria attività, anche dello strumento informatico. È stato a questo scopo creato un gruppo Google, all’interno del quale è possibile lo scambio di notizie, file, informazioni, opinioni.

Chiunque volesse essere inserito nel gruppo, potrà scrivere una e-mail all’indirizzo cdg.llombardoradice@gmail.com

Statuto del Comitato dei genitori della scuola secondaria di I grado

"Lucio Lombardo Radice”

Premessa

Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che colleghi con la più vasta comunità sociale civile. L'assemblea del comitato dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli organi collegiali.

Art.1 - Costituzione

Ai sensi del DL 297/94 è istituito il Comitato dei Genitori della scuola secondaria di primo grado " Lucio Lombardo Radice", in seguito denominato "Comitato". Il Comitato è un organismo democratico ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

Art. 2 - Finalità


Il Comitato si pone per informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti degli Organismi Scolastici, delle Amministrazioni Pubbliche proponendo agli stessi iniziative e pareri inerenti la Scuola. Esso si prefigge inoltre il compito di:
1. favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia, nel rispetto dei reciproci ruoli;
2, favorire lo scambio di informazioni tra Genitori e tra i rappresentanti di classe;
3. promuovere corsi, incontri, convegni, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione, formazione e sostegno ai Genitori per il miglioramento della loro personalità e di quella dei loro figli;
4. fornire aiuto e consulenza ai Genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
5. ricercare e mantenere rapporti con Comitati dei Genitori di altre Scuole;
6. informare il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, gli Enti Locali preposti, riguardo situazioni di disagio di cui è a conoscenza, vigilando anche sul rispetto della normativa;
7. organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i Genitori;
8. reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal Comitato stesso;
9. formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio dei Docenti, e al Consiglio d'Istituto in merito a :
 - interventi di manutenzione degli edifici scolastici,
 - mensa, trasporto, pre e post-scuola,
 - iniziative di informazione e/o formazione per i Genitori,
 - educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale,
 - Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica)
 - ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio

Art. 3 - Componenti

Fanno parte di diritto del Comitato i rappresentanti dei Genitori degli alunni delle scuole  dell'istituto eletti secondo le disposizioni amministrative in vigore, nonché i Genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.
Possono altresì far parte del Comitato tutti i Genitori (senza diritto di voto) i cui figli siano iscritti nelle scuole dell'Istituto, o coloro che legalmente ne facciano le veci, previa accettazione del presente Statuto mediante sottoscrizione. Inoltre i componenti uscenti del Comitato per conclusione dei cicli scolastici dei propri figli nelle scuole dell'Istituto, possono chiedere di continuare a farne parte.

Art. 4 - Organi e Compiti


Il Comitato elegge a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei partecipanti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
I Genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto, anche qualora rivestano incarichi di Rappresentante di Classe, non sono eleggibili per le cariche statutarie.
Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato, di presiederle e di assicurarne il regolare funzionamento, il Presidente inoltre rappresenta il Comitato nei confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali dell'Istituto Scolastico, degli Enti Locali. Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più referenti per ogni plesso dell'Istituto Scolastico.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato.
I Referenti, se nominati, fungono da collegamento tra il Comitato e la scuola cui appartengono.
Tutte le cariche sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati.

Art. 5 - Durata degli Organi


Al fine di consentire continuità di azione e di intenti, gli Organi del Comitato di cui all'Art. 4, durano in carica per 2 anni o, prima di tale limite, fino a quando hanno i requisiti di eleggibilità o salvo revoca esplicita espressa dall'Assemblea del Comitato che in tal caso provvederà immediatamente alla loro sostituzione.
Il Presidente e le altre cariche possono essere revocate su mozione di sfiducia scritta presentata, durante l’Assemblea del Comitato, da almeno otto genitori aventi diritto di voto. Tale mozione di sfiducia sarà discussa e votata in apposita convocazione ed eventualmente il Comitato provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente o altra carica con le modalità indicate all’art. 4

Art. 6 - Diritto di voto


Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea di cui all'Art.3 (tre).
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto.
Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i Genitori dell'istituto che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto.

Art 7 - Convocazioni.


L'Assemblea del Comitato, con preciso Ordine del Giorno, deve essere convocata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
L'avviso con l'Ordine del Giorno verrà contemporaneamente affisso all'Albo della Scuola. Le convocazioni avverranno tramite comunicazioni sul diario degli studenti, per via telematica, per via telefonica.
L' Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed inoltre su richiesta al presidente di almeno 15 Genitori rappresentanti di classe oppure su richiesta del Consiglio d'Istituto.
Le riunioni si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente. anche membri esterni quali docenti, esperti e così via.
Ogni verbale delle sedute verrà affisso all'Albo della Scuola

Art. 8 - Gruppi di lavoro.


Il Comitato può nominare tra i suoi membri uno o più Gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano particolari temi specifici per presentare successivamente proposte al Comitato per l'approvazione.
Ciascun Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore che promuove e coordina le attività del Gruppo.

Art. 9 - Sede.


D'accordo con il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d'Istituto, il Comitato elegge la propria sede presso la sede operativa della Scuola Secondaria di primo grado "Lucio Lombardo Radice"

Art. 10 - Modifiche statutarie.


Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea, convocata con specifico Ordine del Giorno, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei convenuti con diritto di voto.

Art. 11 - Finanziamenti.


Eventuali entrate del Comitato sono costituite:
- da libere quote di autofinanziamento dei genitori decise da voto assembleare secondo le modalità previste dall'articolo 6; ;
- da contributi elargiti dagli Enti Locali;
- da contributi e donazioni da parte di privati;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.
Il Comitato ha facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa.
Delegati alla firma "congiunta" sono il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato.
Al termine di ogni anno solare il Presidente ha l'obbligo di rendicontazione dei movimenti di cassa.
In caso di scioglimento del Comitato l'eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente devoluto all'Istituto di riferimento. 

 

Art. 12 - Pubblicità.


Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio d'Istituto ed al Collegio dei Docenti ed è allegato al Regolamento d'Istituto per farne parte integrante e sostanziale. Viene inoltre esposto nelle bacheche di ogni plesso scolastico.

Art. 13 - Durata.


Il Comitato ha durata illimitata. Può essere sciolto con deliberazione assembleare dei 7/8 degli aventi diritto al voto.