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Statuto del Comitato dei
genitori della scuola secondaria di I grado
"Lucio Lombardo
Radice”
Premessa
Il Comitato dei
Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei
genitori nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di
una comunità scolastica che colleghi con la più vasta comunità
sociale civile. L'assemblea del comitato dei genitori è un
momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i
problemi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e
famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli
organi collegiali.
Art.1 -
Costituzione
Ai sensi del DL
297/94 è istituito il Comitato dei Genitori della scuola
secondaria di primo grado " Lucio Lombardo Radice", in seguito
denominato "Comitato". Il Comitato è un organismo democratico ed
è indipendente da ogni movimento politico e confessionale.
Art. 2 -
Finalità
Il Comitato si pone per informare, aggregare e rappresentare i
Genitori nei confronti degli Organismi Scolastici, delle
Amministrazioni Pubbliche proponendo agli stessi iniziative e
pareri inerenti la Scuola. Esso si prefigge inoltre il compito
di:
1. favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e
Famiglia, nel rispetto dei reciproci ruoli;
2, favorire lo scambio di informazioni tra Genitori e tra i
rappresentanti di classe;
3. promuovere corsi, incontri, convegni, dibattiti ed ogni altra
iniziativa che sia di aiuto, informazione, formazione e sostegno
ai Genitori per il miglioramento della loro personalità e di
quella dei loro figli;
4. fornire aiuto e consulenza ai Genitori eletti negli Organi
Collegiali della Scuola, perché si sentano sostenuti ed
incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
5. ricercare e mantenere rapporti con Comitati dei Genitori di
altre Scuole;
6. informare il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto,
gli Enti Locali preposti, riguardo situazioni di disagio di cui
è a conoscenza, vigilando anche sul rispetto della normativa;
7. organizzare autonomamente iniziative di formazione e di
aggregazione per i Genitori;
8. reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività
proposte dal Comitato stesso;
9. formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio dei
Docenti, e al Consiglio d'Istituto in merito a :
- interventi di manutenzione degli edifici scolastici,
- mensa, trasporto, pre e post-scuola,
- iniziative di informazione e/o formazione per i Genitori,
- educazione alla salute, educazione stradale, educazione
ambientale, educazione interculturale,
- Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione
scolastica)
- ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di
insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di
approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di
sviluppo sociale e culturale del territorio
Art. 3 -
Componenti
Fanno parte di
diritto del Comitato i rappresentanti dei Genitori degli alunni
delle scuole dell'istituto eletti secondo le disposizioni
amministrative in vigore, nonché i Genitori eletti nel Consiglio
d'Istituto.
Possono altresì far parte del Comitato tutti i Genitori (senza
diritto di voto) i cui figli siano iscritti nelle scuole
dell'Istituto, o coloro che legalmente ne facciano le veci,
previa accettazione del presente Statuto mediante
sottoscrizione. Inoltre i componenti uscenti del Comitato per
conclusione dei cicli scolastici dei propri figli nelle scuole
dell'Istituto, possono chiedere di continuare a farne parte.
Art. 4 - Organi
e Compiti
Il Comitato elegge a maggioranza relativa, qualunque sia il
numero dei partecipanti, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario.
I Genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto, anche qualora
rivestano incarichi di Rappresentante di Classe, non sono
eleggibili per le cariche statutarie.
Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del
Comitato, di presiederle e di assicurarne il regolare
funzionamento, il Presidente inoltre rappresenta il Comitato nei
confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali
dell'Istituto Scolastico, degli Enti Locali. Il Presidente ha
facoltà di nominare uno o più referenti per ogni plesso
dell'Istituto Scolastico.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello
svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni
del Comitato.
I Referenti, se nominati, fungono da collegamento tra il
Comitato e la scuola cui appartengono.
Tutte le cariche sono rieleggibili per un massimo di 2 (due)
mandati.
Art. 5 - Durata
degli Organi
Al fine di consentire continuità di azione e di intenti, gli
Organi del Comitato di cui all'Art. 4, durano in carica per 2
anni o, prima di tale limite, fino a quando hanno i requisiti di
eleggibilità o salvo revoca esplicita espressa dall'Assemblea
del Comitato che in tal caso provvederà immediatamente alla loro
sostituzione.
Il Presidente e le altre cariche possono essere revocate su
mozione di sfiducia scritta presentata, durante l’Assemblea del
Comitato, da almeno otto genitori aventi diritto di voto. Tale
mozione di sfiducia sarà discussa e votata in apposita
convocazione ed eventualmente il Comitato provvederà
immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente o altra
carica con le modalità indicate all’art. 4
Art. 6 -
Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea di cui
all'Art.3 (tre).
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto
di voto.
Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i Genitori
dell'istituto che possono partecipare con diritto di parola ma
non di voto.
Art 7 -
Convocazioni.
L'Assemblea del Comitato, con preciso Ordine del Giorno, deve
essere convocata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
L'avviso con l'Ordine del Giorno verrà contemporaneamente
affisso all'Albo della Scuola. Le convocazioni avverranno
tramite comunicazioni sul diario degli studenti, per via
telematica, per via telefonica.
L' Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta
l'anno ed inoltre su richiesta al presidente di almeno 15
Genitori rappresentanti di classe oppure su richiesta del
Consiglio d'Istituto.
Le riunioni si ritengono valide qualunque sia il numero dei
presenti, purché siano state rispettate le norme di
convocazione.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del
Presidente. anche membri esterni quali docenti, esperti e così
via.
Ogni verbale delle sedute verrà affisso all'Albo della Scuola
Art. 8 - Gruppi
di lavoro.
Il Comitato può nominare tra i suoi membri uno o più Gruppi di
lavoro e/o studio che approfondiscano particolari temi specifici
per presentare successivamente proposte al Comitato per
l'approvazione.
Ciascun Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore
che promuove e coordina le attività del Gruppo.
Art. 9 - Sede.
D'accordo con il Dirigente Scolastico ed il Consiglio
d'Istituto, il Comitato elegge la propria sede presso la sede
operativa della Scuola Secondaria di primo grado "Lucio Lombardo
Radice"
Art. 10 -
Modifiche statutarie.
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato
dall'Assemblea, convocata con specifico Ordine del Giorno, con
il voto favorevole di almeno i 3/4 dei convenuti con diritto di
voto.
Art. 11 -
Finanziamenti.
Eventuali entrate del Comitato sono costituite:
- da libere quote di autofinanziamento dei genitori decise da
voto assembleare secondo le modalità previste dall'articolo 6; ;
- da contributi elargiti dagli Enti Locali;
- da contributi e donazioni da parte di privati;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.
Il Comitato ha facoltà di aprire un c/c bancario o postale per
le necessità di cassa.
Delegati alla firma "congiunta" sono il Presidente ed il
Vicepresidente del Comitato.
Al termine di ogni anno solare il Presidente ha l'obbligo di
rendicontazione dei movimenti di cassa.
In caso di scioglimento del Comitato l'eventuale fondo di cassa
residuo sarà interamente devoluto all'Istituto di riferimento.
Art. 12 -
Pubblicità.
Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al
Consiglio d'Istituto ed al Collegio dei Docenti ed è allegato al
Regolamento d'Istituto per farne parte integrante e sostanziale.
Viene inoltre esposto nelle bacheche di ogni plesso scolastico.
Art. 13 -
Durata.
Il Comitato ha durata illimitata. Può essere sciolto con
deliberazione assembleare dei 7/8 degli aventi diritto al voto.
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